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Pronto il codice tributo per recuperare gli interessi sui finanziamenti per il sisma nel Centro Italia

/ REDAZIONE

Venerdì, 31 maggio 2019

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Con la ris. n. 54 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta mediante il quale sono corrisposti ai soggetti finanziatori gli interessi relativi ai finanziamenti erogati nei territori colpiti dagli eventi sismici nel 2016 e 2017.

In base all’art. 11 comma 3 del DL 8/2017 convertito, infatti, i titolari di reddito d’impresa e di reddito di lavoro autonomo e gli esercenti attività agricole nelle zone colpite dal sisma in Centro Italia potevano chiedere un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, da erogare entro il 30 novembre 2017, per pagare i tributi sospesi di cui all’art. 48 del DL 189/2016 e i tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017. Il successivo comma 4 ha previsto che, per il pagamento dei tributi dovuti dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, tali soggetti potessero chiedere il finanziamento, ovvero un’integrazione del medesimo, da erogare entro il 30 novembre 2018.

Il comma 5 ha infine disposto che gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, siano corrisposti ai finanziatori con un credito di imposta di pari importo, utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/1997. Il credito può essere ceduto e in questo caso il cessionario lo utilizza in compensazione alle stesse condizioni applicabili al cedente.

Per permettere l’utilizzo in compensazione mediante F24 il codice tributo istituito è quindi “6895”, denominato “Credito di imposta per il recupero da parte dei soggetti finanziatori degli interessi relativi ai finanziamenti erogati e delle spese di gestione – Sisma Centro Italia – art. 11, c. 5, d.l. 9 febbraio 2017, n. 8”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo va esposto nella “Sezione Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” indicando, quale “anno di riferimento”, l’anno a cui si riferisce, per ciascuna scadenza di rimborso, l’importo degli interessi relativi ai finanziamenti erogati e delle spese di gestione, espresso nella forma “AAAA”.

Per restituire gli importi relativi ai finanziamenti concessi e poi revocati, anche parzialmente, oppure oggetto di estinzione anticipata, si utilizza il suddetto codice tributo “6895”, indicando l’importo da restituire nella colonna “importi a debito versati” del modello F24. Nel campo “anno di riferimento”, è indicato l’anno in cui è stato emesso il provvedimento di revoca, ovvero si è manifestata la diversa causa di estinzione anticipata del finanziamento, nel formato “AAAA”.

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