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FISCO

Il notaio non risponde per il maggior registro sul trust

Responsabilità circoscritta all’imposta principale, anche postuma

/ Alfio CISSELLO

Sabato, 8 giugno 2019

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La Cassazione, con la sentenza n. 15450 depositata ieri, sancisce che il notaio non è responsabile per la maggiore imposta proporzionale richiesta a seguito di registrazione di un atto costitutivo di trust con imposta fissa.

Si tratta non di imposta principale, nemmeno postuma, ma di imposta complementare. In effetti, l’art. 57 comma 2 del TUR appare lapidario: “la responsabilità dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive”.

I giudici affermano in primo luogo come il DLgs. 463/1997, sulla registrazione telematica degli atti mediante MUI non abbia mutato i termini della questione. Ciò “costituisce un’applicazione meramente strumentale – tecnologica ed evolutiva – propria della fase di registrazione dell’atto e

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