Il notaio non risponde per il maggior registro sul trust
Responsabilità circoscritta all’imposta principale, anche postuma
La Cassazione, con la sentenza n. 15450 depositata ieri, sancisce che il notaio non è responsabile per la maggiore imposta proporzionale richiesta a seguito di registrazione di un atto costitutivo di trust con imposta fissa.
Si tratta non di imposta principale, nemmeno postuma, ma di imposta complementare. In effetti, l’art. 57 comma 2 del TUR appare lapidario: “la responsabilità dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive”.
I giudici affermano in primo luogo come il DLgs. 463/1997, sulla registrazione telematica degli atti mediante MUI non abbia mutato i termini della questione. Ciò “costituisce un’applicazione meramente strumentale – tecnologica ed evolutiva – propria della fase di registrazione dell’atto e
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