Con il Codice della crisi misure protettive da richiedere
Non è più previsto l’effetto automatico, sono necessarie l’istanza del debitore e la conferma del tribunale, che può anche disporre la revoca
L’art. 54 comma 1 del DLgs. 14/2019, in vigore dal 15 agosto 2020, stabilisce che – nel corso del procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo oppure di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti – il tribunale, su istanza di parte, può emettere i provvedimenti cautelari, compresa la nomina di un custode dell’azienda o del patrimonio, che appaiano, secondo le circostanze, maggiormente idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza che apre la liquidazione giudiziale, omologa il concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione dei debiti.
Il successivo comma 2 si occupa, invece, delle misure protettive, puntualizzando che, se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda ...
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