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Vincolo finanziario sussistente anche se la controllante del Gruppo IVA è persona fisica

/ REDAZIONE

Martedì, 18 giugno 2019

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L’Agenzia delle Entrate ha espresso parere favorevole alla costituzione di un Gruppo IVA qualora al vertice vi sia una persona fisica, dunque priva della soggettività passiva IVA. È questo ciò che emerge dalla risposta a interpello n. 194 pubblicata ieri, 17 giugno 2019.

Il quesito sottoposto all’analisi della Divisione contribuenti, direzione centrale piccole e medie imprese, ha ad oggetto un gruppo societario (Alfa) composto da una società immobiliare (Beta) che ha concesso in locazione alcuni degli immobili di sua proprietà a un’altra società del gruppo (Gamma) la quale, a sua volta, controlla, ai sensi dell’art. 2359 comma 1 n. 1 c.c., un sottogruppo composto da tre entità e ha aderito, con il suo sottogruppo, alla liquidazione IVA di gruppo di cui all’art. 73 del DPR 633/72.

Posto che le società sopra richiamate pongono in essere operazioni infragruppo, le parti interessate stanno effettuando delle valutazioni al fine di comprendere se possa risultare opportuno costituire un Gruppo IVA, a partire dal 1° gennaio 2020, il cui rappresentante sarebbe la società Gamma.
In tale contesto, è dunque essenziale la verifica della sussistenza del vincolo finanziario che, ove accertata, sarebbe sufficiente per la costituzione del soggetto passivo IVA unico, in applicazione della presunzione di cui all’art. 70-ter, comma 4 del DPR 633/72.
Nel caso di specie, le società Beta e Gamma sono possedute per il 51% del capitale sociale da una persona fisica.

L’Agenzia ha ritenuto soddisfatto il predetto requisito in considerazione del fatto che l’art. 70-ter, comma 1 lett. b del DPR 633/72 considera il vincolo finanziario sussistente tra soggetti passivi IVA stabiliti in Italia quando questi sono controllati direttamente o indirettamente “dal medesimo soggetto”, senza che si faccia riferimento allo status di soggetto passivo o alla natura (persona fisica o giuridica) dello stesso. Il soggetto controllante, quale persona fisica, resterà escluso dal perimetro di consolidamento.

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