ACCEDI
Martedì, 11 novembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Utilizzabile in compensazione il credito di imposta per la promozione del welfare di comunità

/ REDAZIONE

Mercoledì, 19 giugno 2019

x
STAMPA

Con la risoluzione n. 60 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per il welfare di comunità.

L’art. 1 comma 201 della L. 205/2017 ha introdotto un contributo, sotto forma di credito di imposta, in favore delle fondazioni bancarie, pari al 65% delle erogazioni effettuate dalle stesse nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017 in specifici ambiti sociali e sanitari.

Il DM del 29 novembre 2018 ha poi approvato le disposizioni applicative del credito d’imposta, prevedendo che:
- l’Agenzia comunichi l’ammontare del credito spettante alle fondazioni, sulla base dei dati trasmessi dall’Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio spa (ACRI) in merito alle delibere di impegno, assunte dalle fondazioni, a effettuare le erogazioni relative ai suddetti progetti;
- il bonus sia utilizzabile solo in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
- al credito d’imposta non si applichino i limiti di cui agli artt. 1, comma 53 della L. 244/2007 e 34 della L. 388/2000.

Quindi, per consentire l’utilizzo in compensazione, la ris. n. 60 ha istituito il codice tributo “6902”, denominato “WELFARE DI COMUNITA’ - Credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate dalle fondazioni - art. 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il codice va esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero nella colonna “importi a debito versati”, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito fruito. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato, nel formato “AAAA”, con l’anno in cui sono state adottate le delibere di impegno a effettuare le erogazioni per le quali è riconosciuto il credito d’imposta.

TORNA SU