Esenzione dal Registro per gli ETS solo per gli adeguamenti alla riforma
Se il verbale da registrare contiene delibere di varia natura l’agevolazione si applica solo alla parte sulle modifiche statutarie dovute alle nuove norme
Ai sensi dell’art. 82 comma 3 del DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore o CTS), a tutti gli atti degli enti del Terzo settore si applica l’imposta di registro in misura fissa. Viceversa, per le modifiche statutarie che hanno lo scopo di adeguare le clausole alle modifiche normative, viene prevista l’esenzione, essendo una necessità imposta dalla legge. Alla totale esenzione sono altresì ammesse le organizzazioni di volontariato, a prescindere dalle motivazioni alla base degli atti stessi.
Per le modifiche statutarie, considerato che ai sensi dell’art. 54 del DLgs. 117/2017 – ad eccezione delle ONLUS – vi sarà una automatica trasmigrazione degli enti iscritti negli attuali registri al RUNTS, e quindi per le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione ...