Inoppugnabilità delle conciliazioni in sede sindacale a certe condizioni
È richiesta l’effettiva assistenza del lavoratore e il rispetto della procedura prevista dal CCNL applicato al rapporto
La conciliazione rappresenta, spesso, un valido strumento di risoluzione delle vertenze in materia di lavoro.
Si ricorda come l’art. 2113 c.c., nell’ottica di proteggere la parte contrattuale più debole, imponga limiti alla facoltà di disposizione di taluni diritti del lavoratore. Tale norma prevede la possibilità per il lavoratore di impugnare le rinunce e le transazioni entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. Non sono, invece, soggette a tale regime di invalidità le rinunce e le transazioni intervenute ai sensi degli artt. 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater c.p.c., ossia in sede giudiziale, sindacale o amministrativa (art. 2113 comma 4 c.c.).
Tra le “sedi ...
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