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NOTIZIE IN BREVE

Per il professionista condannato in via definitiva sanzione disciplinare con efficacia non differita

/ REDAZIONE

Sabato, 29 giugno 2019

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Il provvedimento disciplinare con cui venga disposta, nei confronti del professionista condannato in sede penale con sentenza definitiva, la sospensione dall’esercizio della professione diviene esecutivo una volta che siano trascorsi trenta giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.

A stabilirlo è il CNDCEC con il Pronto Ordini del 26 giugno 2019 n. 80, specificando che l’efficacia del provvedimento non può essere differita al momento in cui si concluda il periodo di esecuzione della sanzione penale.

In primo luogo il CNDCEC ricorda che l’art. 26 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, in vigore dal 1° giugno 2015, oltre a indicare, al comma 1, le modalità attraverso cui deve eseguirsi (entro trenta giorni dalla pubblicazione) la notifica dei provvedimenti disciplinari di cui agli artt. 10 e 25 del medesimo Regolamento, stabilisce, al comma 3, che:
- spirato il termine per l’impugnazione, decorrente dalla data della notifica all’incolpato, i provvedimenti disciplinari diventano esecutivi (primo periodo);
- il Consiglio o il Collegio deve comunicare al Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’iscritto la data di esecutività del provvedimento (secondo periodo).

Il CNDCEC ricorda, inoltre, che, ai sensi dell’art. 55 comma 1 del DLgs. 139/2005, il termine per impugnare innanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale la delibera con cui viene inflitta la sanzione è di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.
Pertanto, deve ritenersi che, decorso tale termine, il provvedimento diventi esecutivo.

Il CNDCEC precisa, infine, che l’impugnazione della delibera o l’istanza di sospensione della medesima non determinano la sospensione dell’esecutività del provvedimento, occorrendo in tal senso una pronuncia favorevole da parte del Consiglio di Disciplina nazionale.

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