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Le cooperative di ormeggiatori sono società di diritto speciale

/ REDAZIONE

Martedì, 2 luglio 2019

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Le cooperative di ormeggiatori costituite ai sensi dell’art. 14 comma 1-quinquies della L. 84/1994 devono essere considerate società di diritto speciale.
Ad affermarlo è il Consiglio nazionale del Notariato con lo Studio d’impresa del 21 maggio 2019 n. 57-2019/I, precisando inoltre che la costituzione in cooperativa degli ormeggiatori è qualificabile come trasformazione di snc in società cooperativa.

Al riguardo va ricordato che:
- con l’introduzione, ad opera dell’art. 10 comma 1 lett. b) del DLgs. 232/2017, del comma 1-quinquies dell’art. 14 della L. 84/1994 è stato previsto l’obbligo per gli ormeggiatori di costituirsi in società cooperativa;
- ai sensi dell’art. 209 comma 2 del DPR 328/1952 (c.d. “Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione”), gli ormeggiatori possono essere costituiti in gruppo. Scelta, questa, espressione non di autonomia privata ma del potere di imperio del comandante del porto, ove se ne ravvisi l’opportunità.

Il Notariato osserva che la qualificazione di tali società come società di diritto speciale deriva dalla circostanza per cui il legislatore prevede per la categoria degli ormeggiatori regole di costituzione e di organizzazione dell’attività consistenti in deviazioni rispetto alla disciplina dettata dal codice civile per le società cooperative. Tali deviazioni sono da ricondurre alla natura di interesse generale dell’attività di ormeggio, con la conseguenza – sostiene il CNN – che non vi sono dubbi circa la legittimità delle deviazioni operate rispetto alla disciplina di diritto comune.

Inoltre, interrogandosi sulla disciplina applicabile all’evoluzione di un gruppo di ormeggiatori già costituito in società cooperativa di ormeggiatori, il Notariato opta per la qualificazione di tale vicenda come trasformazione di snc in società cooperativa.

Atteso che il “gruppo” – forma organizzativa la cui natura giuridica è discussa – non è iscritto nel Registro delle imprese, il CNN ritiene che la costituzione della cooperativa di ormeggiatori possa essere qualificata come trasformazione di un ente la cui configurazione non può che essere quella della snc, in cui:
- la pubblicità assume una funzione dichiarativo/integrativa;
- la mancanza di pubblicità non impedisce l’accesso alla disciplina di cui al capo X, titolo V, libro V c.c., cioè alla disciplina in tema di trasformazione, fusione e scissione.

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