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Solo il lavoratore è legittimato alla domanda di costituzione del rapporto con l’utilizzatore

/ REDAZIONE

Mercoledì, 3 luglio 2019

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In caso di illiceità dell’appalto, l’unico soggetto legittimato a domandare l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell’imprenditore che ha effettivamente utilizzato le prestazioni è il lavoratore interessato; non può avvalersi di tale possibilità il datore di lavoro che, anche in caso di somministrazione illecita, rimane obbligato nei confronti dei propri dipendenti.

La Cassazione esprime tale principio con la sentenza n. 17705 depositata ieri: il caso riguardava una società che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti ed in favore di alcuni dipendenti per il pagamento di differenze retributive, aveva eccepito il difetto di titolarità sostanziale del rapporto, in quanto i lavoratori in questione erano stati solo formalmente alle sue dipendenze prestando, in realtà, l’attività lavorativa in favore della società committente in virtù di un appalto illecito integrante un’ipotesi di somministrazione irregolare di manodopera.

La Cassazione con tale pronuncia ricorda che ai sensi dell’art. 27 del DLgs. 276/2003 (oggi abrogato, ma la cui disposizione è riprodotta all’art. 38 del DLgs. 81/2015) è unicamente il lavoratore che, in caso di somministrazione di lavoro irregolare, può chiedere – anche soltanto nei confronti dell’utilizzatore – la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazione.

Si tratta di una tutela specifica che il legislatore ha inteso garantire al lavoratore e che, di conseguenza, non può essere utilizzata dal datore di lavoro a svantaggio del lavoratore medesimo per venire meno ai suoi obblighi contrattuali.

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