I compensi per collaudi tecnici rientrano nel reddito di lavoro dipendente
Con la risposta a interpello n. 289 pubblicata ieri, 22 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che sono “attratti” nel reddito di lavoro dipendente i compensi per lo svolgimento di funzioni di collaudo tecnico-amministrativo che rientrano nei compiti istituzionali del lavoratore dipendente di una Pubblica Amministrazione, anche se svolte nei confronti di un altro ente pubblico.
Ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR, infatti, i compensi percepiti in relazione alla partecipazione a collegi e commissioni o ad altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente a condizione che gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente.
Inoltre, ai sensi dell’art. 51, comma 1 del TUIR, costituiscono redditi di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d’imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, e quindi siano in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro medesimo, anche se non provenienti direttamente dal datore di lavoro (principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente e totale imponibilità di tutto ciò che il dipendente riceve).
Pertanto, costituiscono redditi di lavoro dipendente i compensi percepiti dal dipendente di un’Amministrazione Pubblica che, in qualità di ingegnere, è stato incaricato di far parte di un’apposita Commissione di collaudo di infrastrutture, anche se erogati da una Amministrazione Pubblica differente da quella di appartenenza.
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