Professionista delegato alla vendita sostituto d’imposta «in nome e per conto»
Mancano però indicazioni ufficiali su come adempiere concretamente agli obblighi previsti
Nell’espropriazione immobiliare, il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 591-bis c.p.c., delega a un notaio, avente preferibilmente sede nel circondario, ovvero a un avvocato o commercialista iscritto negli elenchi di cui all’art. 179-ter disp. att. c.p.c., il compimento delle operazioni di vendita, salvo che ravvisi l’opportunità di procedervi direttamente a tutela degli interessi delle parti.
Il trattamento fiscale del compenso liquidato dal giudice (art. 179-bis disp. att. c.p.c.) in favore del professionista delegato per tali operazioni è soggetto a una disciplina differente in relazione alla tipologia dei debitori esecutati, alla possibilità di reperire gli stessi, nonché alle vicende – si pensi all’eventuale procedura fallimentare, ove subentra ...
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