Realizzo controllato sui conferimenti di partecipazioni con limiti
Per il regime ex art. 175 del TUIR requisito del controllo e del collegamento da rinvenire con riguardo alla partecipazione oggetto dell’operazione
Il regime di realizzo controllato ex art. 175 comma 1 del TUIR consente di considerare come valore di realizzo del conferimento “quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell’oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario”.
La sua applicazione è però limitata ai “conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile”, “effettuati tra soggetti residenti in Italia nell’esercizio di imprese commerciali”.
Dal punto di vista oggettivo, il regime di “realizzo controllato” ex art. 175 comma 1 del TUIR può applicarsi ai conferimenti ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41