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La Cassazione annulla il giudizio di ottemperanza

Se la sentenza è di annullamento dell’atto, non si può agire in ottemperanza

/ Alfio CISSELLO

Sabato, 14 settembre 2019

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Ai sensi dell’art. 70 comma 1 del DLgs. 546/92, “La parte che vi ha interesse può richiedere l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della commissione tributaria passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale...”.
Il giudizio di ottemperanza, a seguito del DLgs. 156/2015, può essere azionato anche prima del giudicato e trova particolare applicazione in caso di annullamento dell’atto impositivo.

Quanto esposto è rafforzato dall’art. 68 comma 2 secondo periodo dello stesso decreto: “In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente può richiedere l’ottemperanza a norma dell’articolo 70 alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione

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