L’indebita compensazione non riguarda gli obblighi di previdenza e assistenza
Il risultato dell’omesso versamento delle somme dovute riguarda solo le imposte sui redditi e l’IVA e non inadempimenti di altro genere
La condotta costitutiva del reato di indebita compensazione, descritta dall’art. 10-quater del DLgs. 74/2000, riguarda solamente le imposte sui redditi e sul valore aggiunto e non già, in assenza di pertinenti specificazioni, inadempimenti di altro genere dei quali l’intero testo normativo non si occupa.
Tale principio – enunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 38042 depositata ieri – attiene alla problematica della possibile rilevanza, per tale delitto, dell’omesso versamento di somme dovute, non solo a titolo di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ma anche agli altri titoli elencati ai fini della compensazione dall’art. 17 del DLgs. 241/1997, fra cui figurano gli obblighi di pagamento per contributi previdenziali e assistenziali.
La fattispecie di ...
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