I sindaci controllano anche i bilanci precedenti la nomina
Non basta a escludere l’obbligo l’entrata in carica in occasione della delibera di approvazione
La Cassazione, nella sentenza n. 20651, depositata ieri, ribadisce che la mancata impugnazione da parte dei sindaci di una società di capitali della delibera di approvazione del bilancio redatto in violazione dei principi normativamente stabiliti può determinare la loro responsabilità anche se essi abbiano assunto la carica solo in occasione dell’assemblea di approvazione. In particolare, nella specie, tale responsabilità è reputata correttamente individuata dai giudici di merito in capo ai sindaci nominati in occasione dell’assemblea di approvazione del bilancio d’esercizio di una srl i quali, come primo atto rilevante, esprimevano parere favorevole alla relativa approvazione, e, di poi, restavano passivi rispetto ad accertate attività di mala gestio e gravi irregolarità
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