Possibile deroga al mandato d’arresto europeo per reati tributari
L’art. 7 comma 2 della L. 69/2005 prevede una sorta di deroga alla disciplina generale del c.d. “mandato d’arresto europeo”, precisando che, in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte ovvero non contiene lo stesso tipo di disciplina dello Stato membro di emissione. Tuttavia, deve trattarsi di tasse e imposte che siano assimilabili, per analogia, a tasse o imposte per le quali la legge italiana prevede, in caso di violazione, la sanzione della reclusione della durata massima, escluse le eventuali aggravanti, pari o superiore a tre anni.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35554 depositata ieri, ha ritenuto applicabile la disposizione appena citata in relazione a un mandato d’arresto emesso dall’autorità giudiziaria romena per il reato di evasione fiscale, astrattamente riconducibile alle frodi previste dal nostro ordinamento negli artt. 2 e 8 del DLgs. 74/2000 (rispettivamente dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture per operazioni inesistenti).
Allo stesso tempo, però, i giudici di legittimità ritengono di dover annullare con rinvio la pronuncia del tribunale di merito che aveva accolto la domanda di consegna del cittadino romeno condannato per i reati tributari, in forza della necessità di verificare ulteriormente i presupposti dello “stabile radicamento” di costui sul territorio italiano (ai sensi dell’art. 18 della medesima L. 69/2005).
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