Lavoro all’estero utile per conseguire quota 100
Con la circolare n. 117 l’INPS chiarisce quali tipologie di reddito è possibile cumulare
L’art. 14 del DL 4/2019 stabilisce l’incumulabilità della pensione anticipata, con opzione quota 100, con qualsiasi tipologia di reddito di lavoro, a far data dalla decorrenza della pensione e sino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia ordinaria INPS (circ. INPS n. 11/2019). È possibile cumulare il trattamento soltanto con redditi di lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c.c.), sino al limite di 5.000 euro annui e, ai fini del raggiungimento del suddetto limite, rilevano tutti i compensi ricevuti nell’anno, anche successivamente al compimento dell’età pensionabile.
L’INPS, con la circolare n. 117/2019, fornisce ulteriori chiarimenti in materia di incumulabilità della pensione quota 100 con i redditi da lavoro; inoltre, contiene importanti delucidazioni
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