Senza effetti retroattivi la decadenza della sospensione dell’attività impugnata
Se il ricorso non viene deciso nei 15 giorni previsti e il provvedimento perde efficacia saranno comunque fatti salvi gli effetti già maturati
La decadenza del provvedimento di sospensione, a seguito dello spirare del termine di 15 giorni, senza che sia stato deciso il ricorso ex art. 14, comma 9 del DLgs. n. 81/2008, opera ex nunc, con salvezza, pertanto, degli effetti già maturati. Sulla scorta di tale principio, l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), con la nota n. 7401 pubblicata ieri, ha ritenuto legittimo il comportamento di un proprio ufficio territoriale che aveva rigettato la richiesta di un’azienda volta a ottenere il rimborso della somma aggiuntiva, versata ai fini dell’emissione del provvedimento di revoca della sospensione.
Si ricorda che, ai sensi del citato art. 14, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro ...
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