Competenza del giudice legata alla sede dell’ex Equitalia
L’esigenza di tutelare la difesa del contribuente emerge nel caso dei c.d. «concessionari locali»
Con la pronuncia 3 marzo 2016 n. 44, la Consulta ha dichiarato incostituzionale l’art. 4 del DLgs. 546/92, nella parte in cui prevede che la competenza del giudice tributario si radica con riferimento alla sede del concessionario locale che ha emanato l’atto, anziché con riferimento alla sede dell’ente locale concedente.
Il problema, anni fa, era tristemente noto: un Comune sito, a titolo meramente esemplificativo, in Calabria poteva delegare la fase di riscossione a un concessionario locale, iscritto nell’albo dell’art. 53 del DLgs. 446/97, con sede in Valle d’Aosta.
Allora, considerato che la competenza del giudice si radica con riferimento a quella dell’ente o del concessionario locale che ha emesso l’atto, il contribuente, residente in Calabria, ...
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