Decadenza di sei mesi anche per i pagamenti diretti della CIG in deroga
L’INPS illustra la misura introdotta dal DL 4/2019, indicando gli obblighi di comunicazione per i datori di lavoro
Con la circolare n. 120, pubblicata ieri, l’INPS è intervenuto in materia di trattamenti di integrazione salariale in deroga, fornendo particolari chiarimenti relativi alla disciplina indicata dal comma 6-ter dell’art. 44 del DLgs. 148/2015, introdotto dall’art. 26-quater del DL 4/2019 in sede di conversione in legge.
In sintesi, con tale provvedimento viene esteso anche ai pagamenti diretti da parte dell’Istituto previdenziale il termine decadenziale di sei mesi previsto per i conguagli o le richieste di rimborso collegati ai trattamenti di CIG.
In termini generali, l’art. 7 del DLgs. 148/2015 stabilisce che il pagamento delle integrazioni salariali viene effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga, e che l’importo
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