Con equa valorizzazione della partecipazione «roulette russa» valida
Per il Consiglio notarile di Milano la questione si pone se la clausola è contenuta nello statuto
La rilevanza operativa di clausole come la c.d. “clausola della roulette russa” viene in evidenza qualora il capitale di una società sia suddiviso tra due soci in misura paritetica ovvero le azioni o le quote siano ripartite in misura tale da portare al bilanciamento dei voti; ad esempio, nel caso in cui un socio detenga una partecipazione pari al 50% e altri due soci detengano ciascuno una partecipazione pari al 25% (si veda “Con divergenze insanabili fra soci paritetici la «roulette russa» salva la società” dell’11 settembre 2015).
In casi come quello appena descritto, situazioni di stallo decisionale potrebbero condurre – in virtù di quanto dispone l’art. 2484 comma 1 n. 3 c.c. – allo scioglimento della società.
Per risolvere simili situazioni, la “clausola ...
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