Non spetta alla società subappaltatrice il credito d’imposta per il personale di bordo delle navi
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 346 di ieri, ha chiarito che la società subappaltatrice dei servizi di bordo non può beneficiare del credito d’imposta per il personale ex art. 4 comma 1 del DL. 457/97.
Nel caso di specie, l’istante, pur non avendo rapporti contrattuali con l’armatore, chiede di poter fruire del citato credito d’imposta in qualità di subappaltatrice dei servizi di bordo per navi da crociera, precisando che provvederà a costituire una società di capitali ovvero una sede secondaria in Italia (stabile organizzazione) e che assumerà proprio personale dipendente cui applicherà integralmente il contratto collettivo nazionale dei marittimi imbarcati su navi da crociera.
L’art. 4, comma 1 del DL 457/97 riconosce in favore di coloro che producono reddito attraverso l’utilizzo delle navi iscritte nel Registro internazionale un credito d’imposta in misura corrispondente all’IRPEF dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenuta alla fonte relative a tali redditi.
L’art. 13, comma 2 della L. 488/99 ha esteso tale credito d’imposta “anche ai soggetti che in base a rapporti contrattuali con l’armatore esercitano a bordo di navi da crociera attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale”. Pertanto, il citato credito d’imposta è riconosciuto a condizione che l’impresa abbia rapporti contrattuali diretti con l’armatore (contratto d’appalto) e che quest’ultimo sia stato autorizzato ad appaltare i servizi di bordo.
Nonostante il personale delle imprese subappaltatrici sia assunto per operare nel contesto delle navi da crociera, secondo l’Agenzia non è possibile estendere alle imprese subappaltatrici il beneficio fiscale in esame, posto che la disposizione agevolativa fa riferimento solo ai soggetti aventi rapporti contrattuali con l’armatore.
Le imprese subappaltatrici non sono, infatti, contemplate nella norma, né la stessa è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva.
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