Imposta sostitutiva del 7% preclusa ai pensionati INPS
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la risposta ad interpello n. 353 di ieri, 29 agosto 2019, che non possono beneficiare dell’imposizione sostitutiva del 7% prevista dall’art. 24-ter del TUIR per i titolari di pensione estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nelle regioni del Mezzogiorno d’Italia i soggetti che, pur avendo la residenza fiscale all’estero, sono titolari di una pensione erogata dall’INPS.
La norma, infatti, riguarda i soggetti che percepiscono redditi da pensione “erogati da soggetti esteri”, tra i quali non è da ricomprendere l’INPS.
Il soggetto in questione non può, quindi, beneficiare del regime agevolativo anche nell’ipotesi in cui rientri in Italia dopo il periodo minimo di residenza estera previsto dall’art. 24-ter del TUIR (cinque periodi d’imposta), in quanto manca un elemento fondante contemplato dalla norma stessa (il fatto che la pensione sia corrisposta da un soggetto estero).
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