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Per le omesse ritenute è necessaria la prova del rilascio delle certificazioni da parte del datore

/ REDAZIONE

Venerdì, 30 agosto 2019

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Con la sentenza n. 36614, depositata ieri, la Corte di Cassazione ha confermato quell’orientamento per cui ai fini del reato di omesso pagamento delle ritenute, previsto dall’art. 10-bis del DLgs. 74/2000, è necessaria la prova del rilascio delle certificazioni da parte del datore di lavoro.

Va ricordato che sul punto erano intervenute le Sezioni Unite n. 24782/2018 precisando che – essendo l’ambito di rilevanza penale esteso anche alle ipotesi di omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione proveniente dal datore di lavoro contenuta nel modello 770 a seguito dell’entrata in vigore del DLgs. 158/2015 – per i fatti precedenti alla riforma la prova dell’elemento costitutivo del reato non può essere costituita dal solo contenuto della dichiarazione, essendo necessario dimostrare l’avvenuto rilascio ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute operate dal datore di lavoro quale sostituto di imposta.

La pronuncia oggi in esame stabilisce, altresì, che ad integrare l’elemento costitutivo del reato non è sufficiente nemmeno la circostanza del regolare pagamento degli stipendi (elemento che comporterebbe un’inversione dell’onere della prova). Contestualmente i giudici di legittimità ribadiscono l’irrilevanza della crisi di liquidità quale scusante dell’omesso versamento.

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