Possibile un maggiore credito di imposta per l’IVIE
Dovrebbe essere consentito lo scomputo anche delle imposte pagate entro la presentazione del quadro RW del modello REDDITI
Sugli immobili esteri posseduti dalle persone fisiche residenti è dovuta l’IVIE con aliquota ordinaria dello 0,76% ex art. 19 del DL 201/2011.
Questa imposta patrimoniale, che deve essere liquidata all’interno del quadro RW, è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso dell’immobile e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A questi fini, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero (esattamente come avviene per l’IMU in relazione agli immobili in Italia).
Inoltre, l’imposta non è dovuta se l’importo non supera i 200 euro: tale franchigia si applica per ogni singolo immobile soggetto all’imposta:
- a prescindere da quote e periodo di possesso;
- senza tenere conto delle detrazioni
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