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IL CASO DEL GIORNO

Possibile un maggiore credito di imposta per l’IVIE

/ Salvatore SANNA

Sabato, 31 agosto 2019

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Sugli immobili esteri posseduti dalle persone fisiche residenti è dovuta l’IVIE con aliquota ordinaria dello 0,76% ex art. 19 del DL 201/2011.

Questa imposta patrimoniale, che deve essere liquidata all’interno del quadro RW, è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso dell’immobile e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A questi fini, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero (esattamente come avviene per l’IMU in relazione agli immobili in Italia).

Inoltre, l’imposta non è dovuta se l’importo non supera i 200 euro: tale franchigia si applica per ogni singolo immobile soggetto all’imposta:
- a prescindere da quote e periodo di possesso;
- senza tenere conto delle detrazioni

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