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È un dovere preferire i dipendenti al Fisco solo nelle procedure concorsuali

/ REDAZIONE

Martedì, 3 settembre 2019

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La Cassazione, nella sentenza n. 36709/2019, in relazione alla possibile incidenza di una crisi di liquidità sulla non punibilità per la fattispecie di omesso versamento IVA (art. 10-ter del DLgs. 74/2000), ha ribadito che occorre la prova che non sia stato altrimenti possibile, per il contribuente, reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un’improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili.

La forza maggiore (art. 45 c.p.) postula l’individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, che esula del tutto dalla condotta dell’agente, sì da rendere ineluttabile il verificarsi dell’evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un’azione od omissione cosciente e volontaria dell’agente.

Va, quindi, escluso che le mere difficoltà economiche in cui versi il soggetto agente possano integrare la forza maggiore penalmente rilevante. Tanto alla luce del principio generale per cui, nei reati omissivi, integra la causa di forza maggiore l’assoluta impossibilità, non la semplice difficoltà, di porre in essere il comportamento omesso.

A tal riguardo, peraltro, il profilo psicologico del reato trae fondamento anche dalla scelta di pagare lo stipendio ai dipendenti piuttosto che fronteggiare il debito erariale. Laddove è comunque evidente che la politica della sistematica perpetrazione dell’illecito amministrativo-tributario, quale strumento di gestione della crisi di liquidità, non può giustificare la forza maggiore che s’invoca al momento della scadenza del termine c.d. lungo, come se tale forza maggiore non affondasse le sue radici in una situazione di persistente illegittimità voluta dal contribuente.

È altresì utile rimarcare come l’omesso versamento dell’IVA di cui all’art. 10-ter del DLgs. 74/2000 non possa essere giustificato, ai sensi dell’art. 51 c.p. (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere), dal pagamento degli stipendi dei lavoratori dipendenti, posto che l’ordine di preferenza in tema di crediti prededucibili, che impone l’adempimento prioritario dei crediti da lavoro dipendente (art. 2777 c.c.) rispetto ai crediti erariali (art. 2778 c.c.), vige nel solo ambito delle procedure esecutive e fallimentari, e non può essere richiamato in contesti diversi, ove non opera il principio della par condicio creditorum.

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