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Non imponibili IVA le operazioni a favore dell’Istituto universitario europeo

/ REDAZIONE

Mercoledì, 4 settembre 2019

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Con la risposta a interpello n. 366 pubblicata ieri, 3 settembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento IVA da applicare alle prestazioni, rese all’amministrazione dello Stato italiano, per lavori appaltati in esecuzione della convenzione con l’Istituto universitario europeo (IUE).

Il caso esaminato riguarda il contratto di appalto stipulato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con una società, nella veste di ATI, in relazione ad alcuni lavori di manutenzione da eseguire presso la sede dell’IUE.
I rapporti tra lo Stato italiano e l’IUE sono regolati da una convenzione (L. 920/72) e da un accordo di sede che ha avuto esecuzione con il DPR 990/76. In particolare, l’art. 13 della L. 920/72 prevede che “Per le necessità di approntamento e sistemazione della sede dell’Istituto, tutti gli atti ed i contratti posti in essere dall’amministrazione dello Stato in applicazione della presente legge, nonché i materiali acquistati ai fini ufficiali dell’Istituto sono esenti da qualsiasi imposizione erariale o locale, ad essi normalmente applicabile”.

Tenuto conto che queste disposizioni sono coeve all’istituzione dell’IVA, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che la predetta “esenzione” deve intendersi come regime di non imponibilità IVA ex art. 13 della L. 920/72. Per il fornitore dei predetti soggetti non viene meno, dunque, il diritto alla detrazione dell’imposta. Tale regime, inoltre, è diverso da quello disciplinato dall’art. 72 del DPR 633/72.

Poiché i contratti stipulati dalla società con altri soggetti per l’esecuzione dei lavori non possono essere considerati subappalti ai sensi del DLgs. 50/2016, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tali contratti non beneficiano del regime di non imponibilità IVA relativo ai rapporti fra società e MIT.

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