Assistenza all’acquisto di azioni proprie solo nel rispetto delle regole
La violazione dell’art. 2358 c.c. determina la nullità dell’operazione, anche nelle cooperative
È nullo il collocamento di azioni proprie avvenuto in violazione delle prescrizioni di cui all’art. 2358 c.c.; ciò anche nel contesto di una banca popolare. Ad affermarlo è il Tribunale di Venezia in due sentenze “gemelle”: le nn. 1758 e 1760 del 29 luglio scorso.
La previsione contenuta nell’art. 2358 c.c. è stata definita imperativa anche prima delle modifiche che hanno disciplinato l’assistenza finanziaria all’acquisto di proprie azioni; ovvero quando l’operazione era drasticamente vietata (salvo che si trattasse di favorire l’acquisto di azioni da parte dei dipendenti della società o di quelli di società controllanti o controllate). Tale carattere non è venuto meno solo perché, nel testo vigente, a fronte del generico divieto iniziale, si disciplinano
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