Assistenza all’acquisto di azioni proprie solo nel rispetto delle regole
La violazione dell’art. 2358 c.c. determina la nullità dell’operazione, anche nelle cooperative
È nullo il collocamento di azioni proprie avvenuto in violazione delle prescrizioni di cui all’art. 2358 c.c.; ciò anche nel contesto di una banca popolare. Ad affermarlo è il Tribunale di Venezia in due sentenze “gemelle”:
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