Cedente sempre responsabile se la fatturazione è affidata a terzi
Necessario un accordo preventivo nel quale viene definito il perimetro della delega
La recente risposta dell’Agenzia delle Entrate 28 agosto 2019 n. 348, nel chiarire le modalità di apposizione della firma digitale nel caso di fattura elettronica emessa in nome e per conto del cedente o prestatore, ha richiamato il principio, sancito dall’art. 21 del DPR 633/72, secondo cui quest’ultimo può “delegare l’incombenza” della fatturazione al cessionario o committente, mantenendo comunque la responsabilità in ordine alle possibili violazioni connesse all’emissione del documento.
La traslazione dell’onere dell’emissione può avvenire per una libera scelta del soggetto obbligato o per volontà del legislatore, come, a titolo meramente esemplificativo, nel caso delle associazioni sportive dilettantistiche, le quali sono tenute ad assicurare ...
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