Il credito d’imposta resta esistente se non viene compilato il quadro RU
Si ha inesistenza se la norma di fonte primaria attribuisce alla dichiarazione effetti costitutivi del credito
Il legislatore, con l’art. 13 comma 5 seconda parte del DLgs. 471/97, ha definito il credito inesistente come quello “in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante” la liquidazione automatica della dichiarazione.
Applicando la regola prevista con la disposizione in analisi, si rileva che la contestazione di inesistenza del credito d’imposta presuppone la mancanza di un elemento costitutivo.
Ciò premesso, bisogna approfondire la legittimità degli atti con i quali l’Agenzia delle Entrate nega la compensazione di un credito d’imposta, che viene ritenuto inesistente, non per mancanza dei requisiti richiesti per fruire del credito d’imposta stesso, ma solo in considerazione ...
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