Provvedimenti disciplinari comunicabili anche a soggetti non indicati dalla legge
Ciascun Consiglio di disciplina può valutare la facoltà di comunicare i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli iscritti all’Albo anche ad altri soggetti pubblici non indicati dalla normativa sull’ordinamento della professione, avendo cura di rispettare i principi di pertinenza, non eccedenza e correttezza dei dati trattati.
Ad affermarlo è il CNDCEC nel Pronto Ordini n. 134/2019.
Il CNDCEC chiarisce, innanzitutto, che l’obbligo di notificare e comunicare i provvedimenti disciplinari sussiste solo nei confronti dei soggetti menzionati dall’art. 50 comma 9 del DLgs. 139/2005 e dall’art. 26 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, ossia:
- per quanto riguarda la notifica, nei confronti del professionista interessato e del Pubblico Ministero presso il Tribunale nella cui circoscrizione il professionista risiede e nella circoscrizione in cui ha sede l’Ordine;
- per quanto riguarda la comunicazione, nei confronti del Consiglio dell’Ordine, del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello e del Ministero della Giustizia.
Con riferimento alla facoltà per il Consiglio di disciplina di comunicare i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli iscritti all’Albo anche ad altri soggetti pubblici non indicati dalla normativa sull’ordinamento della professione, il CNDCEC – dopo aver richiamato le precisazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali nella nota pervenuta allo stesso CNDCEC il 22 dicembre 2010, in cui il Garante aveva fatto riferimento agli artt. 18 e 19 del DLgs. 196/2003 (c.d. “Codice in materia di protezione dei dati personali”), poi abrogati dall’art. 27 comma 1 lett. a) n. 2 del DLgs. 101/2018, nonché all’art. 61 del DLgs. 196/2003, non ancora modificato dal citato DLgs. 101/2018 – riporta, a sostegno delle proprie conclusioni, quanto dispone l’art. 61 del DLgs. 196/2003 nel testo attualmente vigente, secondo cui:
- agli effetti dell’applicazione del DLgs. 196/2003 i dati personali diversi da quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679, che devono essere inseriti in un Albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell’art. 2-ter del DLgs. 196/2003, anche mediante reti di comunicazione elettronica;
- si può altresì menzionare l’esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull’esercizio della professione.
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