Non sono esclusi dal regime di solidarietà negli appalti gli enti pubblici economici
La Cassazione, con la sentenza n. 24375 depositata ieri, si è pronunciata sull’ambito di applicabilità, dal punto di vista soggettivo, dell’art. 29 comma 2 del DLgs. 276/2003, il quale prevede la responsabilità solidale tra committente e appaltatore (ed eventuali subappaltatori) entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto per retribuzioni, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell’appalto in favore dei lavoratori impiegati nello stesso.
Dal campo di applicazione della citata previsione sono esclusi, ai sensi dell’art. 9 comma 1 del DL 76/2013, i contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del DLgs. 165/2001.
La Corte è stata, così, chiamata a interpretare le citate disposizioni al fine di stabilire se dal predetto regime di responsabilità solidale possano escludersi anche gli enti pubblici economici.
I giudici di legittimità hanno chiarito che, non essendo ricompresi nell’elenco tassativo delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del DLgs. 165/2001, gli enti pubblici di natura economica non sono sottratti all’applicazione dell’art. 29 comma 2 del DLgs. 276/2003.
Il caso riguardava un’azienda per l’edilizia residenziale pubblica qualificata dalla legislazione regionale quale ente pubblico economico dotato di personalità giuridica e di autonomia, rientrante, svolgendo un servizio pubblico di interesse generale, nella categoria degli “organismi di diritto pubblico”.
Secondo la Cassazione tali aziende, pur rientrando tra gli organismi di diritto pubblico ai fini dell’applicazione del Codice degli appalti (DLgs. 163/2006), non sono sottratte all’applicazione dell’art. 29 comma 2 del DLgs. n. 276/2003, da cui sono escluse soltanto le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del DLgs. 165/2001.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41