Contribuzione aggiuntiva senza principio di automaticità
L’INPS fornisce chiarimenti in merito alla contribuzione aggiuntiva versata in occasione di aspettativa e distacco sindacale
In materia di aspettativa e distacco sindacale, l’art. 3 commi 5 e 6 del DLgs. 564/96 ha previsto la facoltà di versare, a decorrere dal 1° dicembre 1996, una contribuzione aggiuntiva sulla eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento di attività sindacale ai lavoratori in aspettativa e la retribuzione presa a riferimento per il calcolo della contribuzione figurativa, oppure sull’intero importo degli emolumenti e indennità erogati dall’organizzazione sindacale al lavoratore in distacco.
Il comma 6 ha inoltre previsto che la contribuzione aggiuntiva, versata per lo svolgimento dell’attività sindacale da parte dei lavoratori collocati in aspettativa o in distacco, deve essere utilizzata per integrare ai fini pensionistici la retribuzione base in godimento. ...
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