Solo iniziative concrete salvano gli amministratori non esecutivi di banche
Devono inoltre manifestare in modo formale il proprio dissenso in CdA; non è sufficiente chiedere informazioni all’organo delegato
L’amministratore non esecutivo di una banca è responsabile delle carenze organizzative della stessa se non si è concretamente adoperato per cercare di correggerle e se non ha manifestato in modo formale, all’interno del CdA, le proprie critiche verso tale situazione. È quanto è possibile desumere dalla lettura della sentenza n. 24851 della Cassazione, depositata ieri.
Il caso di specie riguardava il vicepresidente del cda di una Cassa di risparmio che – in esito ad accertamenti ispettivi condotti dalla Banca d’Italia, dai quali erano emerse carenze nella struttura organizzativa e nei controlli da parte dei consiglieri, anche con riguardo al processo del credito – risultava destinatario di un provvedimento della Banca d’Italia che gli comminava una sanzione amministrativa
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