Trasferimento d’azienda del fallito con deroga alle tutele dei lavoratori
Con l’accordo sindacale possono venir meno, per i lavoratori che passano alle dipendenze del beneficiario del trasferimento, le tutele ex art. 2112 c.c.
La gestione dei rapporti di lavoro, nel caso di trasferimento dell’azienda del fallito, è disciplinata dall’art. 105 comma 3 del RD 267/1942, secondo cui “nell’ambito delle consultazioni sindacali relative al trasferimento d’azienda, il curatore, l’acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell’acquirente e le ulteriori modifiche del rapporto di lavoro consentite dalle norme vigenti”.
Tale disposizione deve, peraltro, essere coordinata con la previsione contenuta nell’art. 47 comma 5 della L. 428/90, per effetto della quale l’eventuale intesa sindacale, nell’ambito di imprese sottoposte a procedure concorsuali liquidatorie, può prevedere il mantenimento ...
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