Certificati CO2 non accessori alla produzione di energia
Le cessioni di quote di emissioni sono autonome prestazioni di servizi soggette ad aliquota IVA ordinaria
Non può ravvisarsi un vincolo di accessorietà, ai fini IVA, tra le operazioni di produzione e distribuzione di energia, soggette ad aliquota IVA del 10%, e i trasferimenti dei c.d. “certificati CO2”, in quanto questi ultimi devono considerarsi prestazioni di servizi autonome, soggette ad aliquota IVA ordinaria.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione nell’ambito della sentenza n. 25492, depositata ieri.
La pronuncia appare degna di rilievo anche per la ricostruzione fornita dai giudici ai fini della qualificazione dei certificati in argomento, poiché essa tiene conto sia della giurisprudenza unionale, sia delle linee guida espresse dal Comitato IVA.
I certificati CO2 rappresentano quote di emissioni, ossia, secondo la definizione dell’art. 3 della direttiva 2003/87/Ce, “il
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