Agevolazione prima casa sugli acconti solo con nota di variazione
Le dichiarazioni agevolative possono invece essere rese anche dopo il preliminare, fino al momento in cui si realizza l’effetto traslativo
Al fine dell’applicazione dell’aliquota IVA del 4% agli acconti per l’acquisto della “prima casa”, non è indispensabile che le dichiarazioni agevolative siano rese al momento del contratto preliminare, atteso che esse possono essere fornite fino al momento in cui si realizza l’effetto traslativo, purché, però, sia emessa nota di variazione ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72.
Lo afferma la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 25982, depositata ieri.
Si ricorda, in proposito, che, il comma 2 della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 (norma che disciplina l’agevolazione “prima casa”) dispone che “in caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere
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