Imposta sostitutiva per l’estromissione agevolata in scadenza al 2 dicembre
Gli importi dovuti possono essere compensati nel modello F24 con crediti fiscali o contributivi
Tra i versamenti in scadenza al 2 dicembre 2019 vi è, oltre ai “consueti” acconti delle imposte sui redditi e di molte imposte sostitutive e addizionali, quello relativo all’imposta sostitutiva sulle plusvalenze per gli imprenditori individuali che hanno beneficiato delle agevolazioni per l’estromissione dell’immobile strumentale. L’art. 1 comma 66 della L. 145/2018 prevede, infatti, che tale imposta sostitutiva debba essere versata in due rate:
- il 60% entro il 30 novembre 2019 (termine prorogato di diritto al 2 dicembre, primo giorno lavorativo successivo);
- il rimanente 40% entro il 16 giugno 2020.
L’imposta sostitutiva deve essere versata con il codice tributo “1127” e gli importi dovuti possono essere compensati nel modello F24 con crediti ...
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