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FISCO

Imposta sostitutiva per l’estromissione agevolata in scadenza al 2 dicembre

Gli importi dovuti possono essere compensati nel modello F24 con crediti fiscali o contributivi

/ Gianluca ODETTO

Mercoledì, 20 novembre 2019

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Tra i versamenti in scadenza al 2 dicembre 2019 vi è, oltre ai “consueti” acconti delle imposte sui redditi e di molte imposte sostitutive e addizionali, quello relativo all’imposta sostitutiva sulle plusvalenze per gli imprenditori individuali che hanno beneficiato delle agevolazioni per l’estromissione dell’immobile strumentale. L’art. 1 comma 66 della L. 145/2018 prevede, infatti, che tale imposta sostitutiva debba essere versata in due rate:
- il 60% entro il 30 novembre 2019 (termine prorogato di diritto al 2 dicembre, primo giorno lavorativo successivo);
- il rimanente 40% entro il 16 giugno 2020.

L’imposta sostitutiva deve essere versata con il codice tributo “1127” e gli importi dovuti possono essere compensati nel modello F24 con crediti ...

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