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Sismabonus acquisti anche per le società immobiliari

Il chiarimento delle Entrate relativo al comma 1-bis dell’art. 16 del DL 63/2013 dovrebbe potersi estendere anche al comma 1-septies

/ Enrico ZANETTI e Arianna ZENI

Venerdì, 6 dicembre 2019

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Le detrazioni IRPEF/IRES spettanti per interventi di riqualificazione energetica ai sensi di commi 344-349 dell’art. 1 della L. n. 296/2006 e dell’art. 14 del DL 63/2013, ivi compresa la detrazione IRPEF/IRES per gli interventi “combinati” volti alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, fino a un massimo di spese ammesse di 136.000 euro per ciascuna unità immobiliare, con gli interventi di miglioramento della classe sismica effettuati su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, di cui al comma 2-quater.1 dell’art. 14, competono anche quando gli interventi si inseriscono in un contesto di demolizione e successiva ricostruzione dell’edificio (con la stessa volumetria o volumetria inferiore), ma

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