Trasferta e distacco compatibili con l’apprendistato
In ogni caso, le modalità di resa della prestazione non devono compromettere il percorso formativo riservato all’apprendista
La possibilità di inviare un apprendista in trasferta ovvero in distacco presso altro datore di lavoro pone un interrogativo non di poco conto, in quanto riferito a una tipologia contrattuale ontologicamente legata alla necessità di impartire formazione, una condizione che, da una prima valutazione, potrebbe sembrare non compatibile con la resa della prestazione lavorativa dell’apprendista lontano dai locali aziendali e, eventualmente, dallo stesso tutor aziendale.
L’istituto della trasferta, così come chiarito anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza 13 maggio 1993 n. 239, postulando la predeterminazione di un luogo fisso per la prestazione lavorativa e un mutamento meramente provvisorio del luogo stesso, prevede la possibilità che il lavoratore venga inviato, solo occasionalmente,
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