Contributi integrativi versati dal professionista cancellato dall’Albo non ripetibili
Per la Cassazione la restituzione di tali contributi sarebbe contraria alla loro funzione solidaristica
Con la sentenza n. 30571, depositata ieri, la Cassazione ha confermato un principio già espresso con la risalente pronuncia n. 10458 del 21 ottobre 1998 in materia di ripetizione dei contributi integrativi di cui all’art. 11 della L. 576/80 (Riforma del sistema previdenziale forense), versati dal professionista in favore della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
Nello specifico, i giudici di legittimità hanno affrontato il caso della restituzione al professionista (più precisamente, ai suoi eredi) cancellato dall’Albo a causa dell’esercizio della professione in regime di incompatibilità, derivante dallo svolgimento di attività di socio amministratore di società commerciale, poi cancellato retroattivamente dalla Cassa forense, dei contributi integrativi dal medesimo
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