Il professionista che appone il visto di conformità deve inviare la dichiarazione
I comportamenti pregressi non sono sanzionabili in caso di obiettive condizioni di incertezza
Con la risoluzione n. 99, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha affermato l’obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi predispone e trasmette la dichiarazione, ma, con riferimento alle condotte già poste in essere, l’applicazione delle sanzioni sarà valutata caso per caso in relazione alla sussistenza di obiettive condizioni di incertezza.
Secondo quanto stabilito dall’art. 23 del DM 31 maggio 1999 n. 164:
- “i professionisti rilasciano il visto di conformità se hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili”;
- “le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente o da
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