Non imponibilità IVA anche per la progettazione di porti
Secondo la Cassazione tali servizi sono direttamente finalizzati e funzionali alla realizzazione delle opere portuali
Con la sentenza n. 31770 depositata ieri, la Cassazione ha riconosciuto il regime di non imponibilità IVA ex art. 9 del DPR 633/72 per le prestazioni di progettazione delle strutture portuali, indipendentemente dal luogo in cui le suddette prestazioni sono materialmente eseguite.
Il regime di non imponibilità di cui trattasi è disciplinato a norma dell’art. 9 comma 1 n. 6 del DPR 633/72, il quale concerne – tra gli altri – “i servizi prestati nei porti (...) che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto”.
In materia è stata, quindi, emanata la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 3 comma 13 del DL 90/1990 (conv. L. 165/1990), prescindendo che tra i servizi prestati nei porti ...
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