Confermata la tassazione in Italia del trust paradisiaco
La riforma dell’art. 44, comma 1, lett. g-sexies) del TUIR non ha effetto retroattivo
L’art. 13 del DL 124/2019, approvato dalla Camera in prima lettura in sede di conversione, modifica l’art. 44, lett. g-sexies) del TUIR, prevedendo che i redditi corrisposti da trust esteri opachi a beneficiari residenti sono imponibili in Italia quali reddito di capitale, se il trust ha residenza paradisiaca.
Sembra dunque superata l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate con circ. n. 61/2010, secondo cui, per finalità antielusive, tutti i redditi corrisposti da trust esteri, anche se opachi e non residenti in paradisi fiscali, sarebbero tassabili in Italia quale reddito di capitale.
Sulla modifica dell’art. 44, lett. g-sexies) del TUIR si è espresso recentemente anche il Direttore dell’Agenzia delle Entrate nel corso dell’audizione tenuta ...
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