Il servizio «seguimi» di Poste non deroga alle regole di notifica degli atti tributari
L’indicazione di un indirizzo al quale recapitare la corrispondenza non equivale a un’elezione di domicilio
Il “seguimi” di Poste italiane non intacca la regola secondo cui le notificazioni di atti tributari sono da destinare al domicilio fiscale del contribuente.
Questo è sostanzialmente l’effetto di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 31479 del 3 dicembre 2019.
La controversia nasceva dopo l’impugnazione di una cartella di pagamento, notificata a un contribuente dal competente agente della riscossione, per il pagamento di sanzioni in materia di IVA contestate a società di persone e per le quali il ricorrente era considerato alla stregua di autore materiale dell’illecito, oltre a essere formale legale rappresentante della compagine sociale. Nell’atto introduttivo si eccepiva la mancata notificazione degli avvisi di accertamento, prodromici
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