Rinvio dell’udienza facoltativo se si salta la fase di mediazione
Se la parte chiede il rinvio, il giudice dovrebbe però disporlo
La Commissione tributaria provinciale di Cuneo, con la sentenza n. 241/2/19, ha affrontato il caso del mancato rispetto dell’intervallo di 90 giorni, riservato all’ente impositore o all’agente della riscossione nei procedimenti di reclamo-mediazione ex art. 17-bis del DLgs. 546/1992, per annullare parzialmente o totalmente l’atto emesso o per formulare una proposta di mediazione.
Il quadro normativo di specifico riferimento è rinvenibile ai commi 2 e 3 della suindicata norma, ove è previsto che il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorra dopo i 90 giorni (per concludere la procedura di mediazione) “nascenti” dalla data di notifica del reclamo; la seconda parte del comma 3 – evidentemente collegata alla sanzione di improcedibilità prevista
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41