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FISCO

Rinvio dell’udienza facoltativo se si salta la fase di mediazione

Se la parte chiede il rinvio, il giudice dovrebbe però disporlo

/ Antonino RUSSO

Lunedì, 23 dicembre 2019

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La Commissione tributaria provinciale di Cuneo, con la sentenza n. 241/2/19, ha affrontato il caso del mancato rispetto dell’intervallo di 90 giorni, riservato all’ente impositore o all’agente della riscossione nei procedimenti di reclamo-mediazione ex art. 17-bis del DLgs. 546/1992, per annullare parzialmente o totalmente l’atto emesso o per formulare una proposta di mediazione.

Il quadro normativo di specifico riferimento è rinvenibile ai commi 2 e 3 della suindicata norma, ove è previsto che il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorra dopo i 90 giorni (per concludere la procedura di mediazione) “nascenti” dalla data di notifica del reclamo; la seconda parte del comma 3 – evidentemente collegata alla sanzione di improcedibilità prevista

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