Incentivi per la valorizzazione edilizia ad applicazione limitata
Le agevolazioni per la valorizzazione edilizia, introdotte dall’art. 7 del DL 34/2019, non possono trovare applicazione all’acquisto di un capannone agricolo destinato alla demolizione, unitamente a una porzione di terreno astrattamente edificabile. Lo afferma la risposta Agenzia delle Entrate 13 dicembre 2019 n. 525, confermando ed estendendo il principio già enunciato nella recente risposta n. 511.
Si ricorda che l’art. 7 del DL 34/2019 consente l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna ai trasferimenti, anche esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72:
- di interi fabbricati;
- a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare.
Il beneficio si applica a condizione che, nei 10 anni successivi all’acquisto, le imprese acquirenti provvedano:
- alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, oppure alla manutenzione straordinaria o restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia;
- e alla successiva alienazione, anche frazionatamente, purché l’alienazione riguardi almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato;
- purché la ricostruzione/ristrutturazione avvenga conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB (Near Zero Energy Building), A o B.
Secondo l’Agenzia, la norma, avendo natura eccezionale, non è passibile di interpretazione estensiva e, quindi, essendo limitata al trasferimento di “interi fabbricati”, non può trovare applicazione ove il trasferimento abbia a oggetto un fabbricato unitamente all’area edificabile.
Ove, invece, l’atto notarile di cessione distinguesse le operazioni di cessione del capannone da demolire e di cessione del terreno agricolo, il beneficio potrebbe trovare applicazione: il capannone potrebbe godere delle agevolazioni in presenza di tutte le condizioni di cui all’art. 7 del DL 34/2019, mentre, sul terreno, sarebbero dovute le imposte in misura ordinaria.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41