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Domenica, 6 luglio 2025

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I trattamenti estetici concorrono al reddito di lavoro dipendente

/ REDAZIONE

Sabato, 14 dicembre 2019

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Con la risposta a interpello n. 522 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i trattamenti presso centri estetici non rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 51 comma 1 lett. f) del TUIR, non soddisfacendo le finalità di rilevanza sociale richieste.

La possibilità di ricondurre i trattamenti estetici presso centri specializzati tra i benefit di cui all’art. 51, comma 2, lettera f) del TUIR, come precisato nella circolare n. 28/2016 (§ 2.1), nell’ambito oggettivo di applicazione della norma, che comprende opere e servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto danza di cui all’art. 100 comma 1 del TUIR, rientrano, ad esempio l’offerta di corsi di lingua, di informatica, di musica, teatro.
L’attività dei centri estetici si esplica in servizi alla persona non aventi rilevanza sociale come richiesto dalla disposizione stessa e, pertanto, non rientrando tra le finalità di cui all’art. 100, comma 1, del TUIR, non può godere del regime di favore di cui alla citata lettera f).

Viene altresì chiarito che i rimborsi per corsi di lingua a favore dei familiari dei lavoratori da effettuare al di fuori del circuito scolastico possono rientrare tra i benefit di cui all’art. 51, comma 2, lettera f-bis) del TUIR.

Con riferimento alla possibilità di ricomprendere tra i benefit detassabili i corsi di lingua anche nell’ipotesi in cui gli stessi non siano forniti direttamente dal datore di lavoro, ma siano acquistati dal lavoratore e rimborsati dal datore di lavoro, si ricorda che le somme e i valori di cui alla lettera f-bis) costituiscono una specificazione degli oneri di utilità sociale indicati nella lettera f); (cfr. circ. n. 5/2018, § 3.2). Data l’ampia formulazione della lettera f-bis), si ritiene che la stessa ricomprenda tutte le prestazioni comunque riconducibili alle finalità educative e di istruzione, indipendentemente dalla tipologia di struttura (di natura pubblica o privata) che li eroga.

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