Cessazione di lavorazione assicurata da comunicare all’INAIL entro 30 giorni
Il mancato adempimento può comportare l’applicazione di una sanzione amministrativa da 125 a 770 euro
La cessazione di una lavorazione assicurata all’INAIL va tenuta ben distinta dalla cessazione dell’attività assicurabile. Nel primo caso, infatti, si tratta del venir meno di una delle lavorazioni effettuate dall’azienda, nel secondo, invece, viene completamente cessata l’attività.
L’obbligo di comunicare la cessazione di una delle lavorazioni assicurate è posto dall’art. 12 comma 3 del DPR 1124/65, che impone l’obbligo di detta comunicazione entro 30 giorni, ogni qualvolta venga meno uno dei rischi assicurati.
Pensiamo al caso di una azienda con inquadramento al Settore artigianato che effettua lavorazioni di tornitura (voce 6240) e di carpenteria con posa in opera (voce 6211).
Ad un certo punto, la lavorazione di tornitura viene terziarizzata e, conseguentemente, ...
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